Note legali

Cannabis Sativa L. consentita per gli usi di cui alla legge 242/16. Tenore di THC inferiore ai limiti di legge.
Coltivata senza utilizzo di additivi chimici, raccolta e lavorata a mano. I prodotti sono da intendersi solamente per ricerca e sviluppo, uso tecnico o collezionistico. Non è un prodotto medicinale, alimentare o da combustione.
Privo di efficacia drogante.

ATTENZIONE: Per policy interna non vendiamo i prodotti ai minori di anni 18.

I prodotti sono commercializzati con le analisi da Noi svolte su ogni lotto di produzione e sono corredate dai Cartellini delle sementi che ne attestano la provenienza e la certificazione ai sensi della normativa italiana ed europea.
Tutti i prodotti commercializzati rispettano le leggi italiane ed europee in tema di coltivazione di canapa:
N. Legge sulla Canapa del 2 dicembre 2016, n. 242 , pubblicata sulla GU n.304 del 30-12-2016;
N. D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309 T.U. Stupefacenti;
N. Circolare Del MIPAAF 22 maggio 2018, Circolare sulle modalità di coltivazione e regole del florovivaismo.
N. Il Reg.-Delegato-n.-639-2014 europeo;
N. Il Regolamento europeo n. 1307/2013.

Cosa dice la legge

In Italia la cannabis Light è regolamentata dalla Legge n° 242/2016. Come in molti altri paesi del mondo (California, Oregon, Colorado, Alaska, Washington D.C., Nevada, Maine e Vermont, Massachusetts, Washington) è stata oggetto di ripetuti accorgimenti e modifiche che, nel corso del tempo, hanno cambiato il settore economico legato alla cannabis sativa legale. La legge venne ideata pensata a specifici obiettivi. Come spesso accade, però, nel corso del tempo, è stata manipolata e interpretata a seconda di diverse esigenze. Un’interpretazione resa possibile dal fatto che la normativa è alquanto lacunosa e vacua sotto alcuni aspetti.
Legge n° 242/2016
La legge in particolare, regolamenta la coltivazione della marijuana light, tra le cui finalità troviamo:
La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

Cannabis light
Si parla quindi di coltivazione di canapa sativa, ma la legge in questione è sempre rimasta piuttosto vaga su alcuni punti specifici. Infatti la normativa sancisce che la vendita della cannabis light è legale, purché il suo contenuto di THC non superi la percentuale dello 0,2%.
Chi commercia in cannabis light non è quindi responsabile penalmente. Esiste, tra l’altro una soglia che oscilla tra lo 0,2% e lo 0,6%. Oltre lo 0,6% la marijuana legale è sequestrata da parte dell’autorità giudiziaria.
Queste due specifiche hanno però dato vita ad una serie di interpretazioni molto personali, a seconda dei vari casi.

Cannabis light: obblighi e diritti dei coltivatori
Il coltivatore è obbligato, tra le altre cose, ad acquistare sementi certificati a livello europeo. Deve inoltre conservare le etichette delle sementi per i successivi 12 mesi dall’acquisto. In questo modo si tutela contro eventuali anomalie che potrebbe essere riscontrate successivamente.
La conservazione dell’etichetta consente al coltivatore di non dover allertare immediatamente carabinieri e guardia di finanza, sul possesso delle colture di canapa legale. Grazie alla conservazione dell’etichetta, qualora le autorità volessero effettuare dei controlli sui raccolti, per verificare il livello di THC, sono obbligati a farlo in presenza dei coltivatori. Se dalle verifiche risultasse una concentrazione di THC superiore a quanto previsto dalla legge, è previsto comunque il sequestro e la distruzione delle colture.

Cannabis Terapeutica
La cannabis terapeutica è una varietà presente e legalizzata in Italia ormai dal lontano 2006, inoltre, grazie ad una collaborazione tra il Ministero della Salute e il Ministero della Difesa, dal 2016, la cannabis terapeutica è coltivata e prodotta nello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Questa particolare tipologia di cannabis è completamente assoggettata alla normativa nazionale e controllata dal Governo (produzione, vendita e somministrazione). È prevista la produzione di cannabis THC 5% – 8% e Cbd 7,5% – 12%. Dal 2018 è disponibile anche la Cannabis FM-1 (THC 13,0-20,0% e Cbd <1%). La vendita è consentita esclusivamente dalle farmacie sotto presentazione di regolare ricetta medica.
La cannabis terapeutica è utilizzata per diversi trattamenti del dolore acuto e di quello associato a diverse patologie, come:
• la sclerosi multipla
• lesioni del midollo spinale
• effetti collaterali causati da chemioterapia
• radioterapia
• terapie per l’Hiv
• riduzione dei movimenti involontari del corpo
• riduzione dei movimenti involontari facciali nella sindrome di Tourette
• stimolante dell’appetito in pazienti con disturbi alimentari o affetti da Aids.

Cannabis Light ed uso ricreativo
La sopra citata legge n° 242/2016 non si pronuncia affatto in merito all’uso della cannabis light come strumento ricreativo. Una lacuna non da poco che ha lasciato libera interpretazione della normativa. Visto però che l’uso ricreativo del prodotto non è stato oggetto di studi e ricerche
particolari, come quello medico, agli occhi dell’autorità non è visto molto bene. E questo nonostante la cannabis light non sia uno stupefacente. Non ha alcun effetto psicotropo, né effetti malsani sull’organismo. Una sentenza del 2018 della Corte di Cassazione si espresse a favore di un imputato contro il quale era stato preso un provvedimento amministrativo. Da questo si capisce che l’utilizzo della cannabis light a fini ricreativi non è mai citato dalla legge, nemmeno per vietarlo. Si tratta più che altro di un limbo normativo, soggetto a libera interpretazione da parte
dei tribunali e a seconda dei casi specifici.